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Legge 4 agosto 1971, n. 607 · Legge 4 agosto 1971, n. 607 — Revisione dell'organico degli ufficiali, dei sottufficiali, degli appuntati e guardie del Corpo degli agenti di custodia e istituzione per detto Corpo del ruolo dei sottufficiali per mansioni d'ufficio

Legge 4 agosto 1971, n. 607 Art. 2

In KraftAmtlicher Text

L' articolo 25 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508 , e' sostituito dal seguente: "Gli ufficiali del Corpo possono essere collocati a riposo su domanda quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio ed abbiano raggiunto i seguenti limiti di eta': Colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . anni 56 Tenenti colonnelli. . . . . . . . . . . . " 54 Maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . " 52 Capitani, tenenti e sottotenenti. . . . . " 50 Cessano di autorita' dal servizio quando abbiano compiuto 25 anni di effettivo servizio e raggiunti i seguenti limiti di eta': Colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . anni 60 Tenenti colonnelli. . . . . . . . . . . . " 58 Maggiori. . . . . . . . . . . . . . . . . " 56 Capitani. . . . . . . . . . . . . . . . . " 55 Tenenti e sottotenenti. . . . . . . . . . " 52".