Legge 4 agosto 1971, n. 607 Art. 10
A modifica di quanto stabilito nell' articolo 1 della legge 23 marzo 1956, n. 185 , possono contrarre matrimonio i brigadieri, i vicebrigadieri, gli appuntati e le guardie del Corpo degli agenti di custodia quando hanno compiuto venticinque anni di eta'.