Legge 29 luglio 1971, n. 587 Art. 21
TITOLO II NORME RELATIVE ALLE PRESTAZIONI IN CAPITALE
Il punto 2) dell' articolo 41 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' sostituito dal seguente: "2) per gli iscritti che cessano dal servizio per cause diverse da quelle indicate al punto 1) del presente articolo, all'intero ammontare dell'indennita' di anzianita'".