Legge 29 luglio 1971, n. 587 Art. 13
TITOLO I NORME RELATIVE AL TRATTAMENTO DI PENSIONE
A decorrere dal 1 gennaio 1969 la perequazione automatica delle pensioni e' applicata secondo le norme di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 . A decorrere dal 1 gennaio 1969 l' articolo 39 della legge 2 aprile 1958, n. 377 , e' abrogato.