Legge 29 luglio 1971, n. 578 Art. 6
Il consiglio di amministrazione e' convocato in via ordinaria due volte l'anno, e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno o quando almeno un terzo dei componenti lo richieda. Esso delibera quando e' presente la maggioranza dei componenti e a maggioranza assoluta dei voti dei presenti.