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Legge 29 luglio 1971, n. 578 · Legge 29 luglio 1971, n. 578 — Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo

Legge 29 luglio 1971, n. 578 Art. 15

In KraftAmtlicher Text

A garanzia dei crediti derivanti dall'esecuzione delle opere di cui al precedente articolo 14, comma terzo, il consorzio iscrive ipoteca sul monumento restaurato. Nel caso in cui il valore di questo non sia sufficiente a garantire il credito, o qualora si tratti di monumento di eccezionale interesse artistico-storico, il consorzio puo' deliberare l'acquisto dell'immobile, ovvero puo' stabilire di promuovere l'espropriazione.