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Legge 29 luglio 1971, n. 578 · Legge 29 luglio 1971, n. 578 — Provvedimenti per le ville vesuviane del XVIII secolo

Legge 29 luglio 1971, n. 578 Art. 12

In KraftAmtlicher Text

I fondi a disposizione dell'Ente sono impiegati, a norma di quanto disposto dalla presente legge, per: a) il servizio dei mutui; b) la concessione di contributi; c) la esecuzione delle opere e l'attuazione dei compiti di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 2; d) le spese necessarie per il funzionamento dell'Ente. Alle categorie di spesa relative ai compiti indicati dalle lettere a), b), c) e d) del citato articolo 2 non puo' essere assegnata una parte superiore, rispettivamente, al 25, 20, 15 e 10 per cento dei fondi disponibili in ciascun esercizio finanziario. Nella predetta quota massima del 10 per cento da riservare alle categorie di spesa indicate dalla lettera d) dell'articolo 2, vanno comprese anche le spese di cui alla lettera d) del primo comma del presente articolo.