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Legge 28 luglio 1971, n. 585 · Legge 28 luglio 1971, n. 585 — Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

Legge 28 luglio 1971, n. 585 Art. 23

In KraftAmtlicher Text

Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le disposizioni contrarie e con essa non compatibili. Le norme di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 della presente legge avranno applicazione a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della legge stessa.