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Legge 28 luglio 1971, n. 585 · Legge 28 luglio 1971, n. 585 — Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

Legge 28 luglio 1971, n. 585 Art. 16Assegno di incollocabilit

In KraftAmtlicher Text

Il sesto comma dell'articolo 21 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' cosi' modificato: "Il direttore generale delle pensioni di guerra provvede alla concessione o al diniego dell'assegno di incollocabilita' secondo la procedura prevista dal successivo articolo 90".