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Legge 28 luglio 1971, n. 585 · Legge 28 luglio 1971, n. 585 — Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

Legge 28 luglio 1971, n. 585 Art. 10Trattamento speciale per le vedove ed i figli degli invalidi di prima categoria

In KraftAmtlicher Text

Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati o invalidi di prima categoria di cui all' articolo 43 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , deceduti posteriormente al 30 giugno 1971, si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.