Legge 28 luglio 1971, n. 585 Art. 1Trattamento di pensione per i mutilati ed invalidi di guerra
Le tabelle C, E ed F annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313 , sono sostituite dalle corrispondenti tabelle annesse alla presente legge. L'assegno complementare previsto dal terzo comma dell'articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' elevato da lire 444.000 a lire 540.000 annue. A decorrere dal 1 luglio 1971 l'assegno integrativo di cui all'ultimo comma dell' articolo 11 della legge 18 marzo 1968, n. 313 , e' soppresso.