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Legge 25 luglio 1971, n. 568 · Legge 25 luglio 1971, n. 568 — Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati

Legge 25 luglio 1971, n. 568 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

I connazionali e profughi indicati al precedente articolo 1 che esercitavano nei paesi di provenienza attivita' industriale, commerciale o artigianale, e che intendano riprendere nel territorio nazionale l'esercizio di dette attivita', hanno titolo di precedenza per ottenere i finanziamenti rispettivamente previsti dalla legge 30 luglio 1959, n. 623 , dalla legge 16 settembre 1960, n. 1016 e dalla legge 25 luglio 1952, n. 949 e successive modificazioni e integrazioni, sempre che le relative istanze siano presentate nel termine di un biennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.