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Legge 25 luglio 1971, n. 568 · Legge 25 luglio 1971, n. 568 — Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati

Legge 25 luglio 1971, n. 568 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

I profughi gia' titolari all'estero di una rivendita di giornali sono autorizzati in deroga alle vigenti disposizioni, autorizzazioni o concessioni, a riprendere la loro attivita' in qualsiasi comune rispettando i limiti di distanza tra rivendite. Per i profughi gia' titolari o esercenti di sale cinematografiche nei paesi di provenienza sono riaperti i termini per la presentazione delle domande onde ottenere le autorizzazioni necessarie per riprendere la loro attivita' in Italia. I profughi che all'atto del rientro in patria svolgevano il loro lavoro come operaio o impiegato in una delle aziende elettriche comunque insediate in territori africani sono assunti, su domanda, dall'Enel con la stessa qualifica e categoria.