Legge 25 luglio 1971, n. 568 Art. 14
TITOLO III DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE E TRANSITORIE
Il termine per la presentazione delle domande per il riconoscimento della qualifica di profugo, di cui all' articolo 1 della legge 4 gennaio 1968, n. 7 , e' riaperto lino al 31 dicembre 1972 per coloro che siano rimpatriati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.