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Legge 25 luglio 1971, n. 568 · Legge 25 luglio 1971, n. 568 — Norme integrative del decreto-legge 28 agosto 1970, numero 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e nuove provvidenze in favore dei profughi e rimpatriati

Legge 25 luglio 1971, n. 568 Art. 10

TITOLO II PROVVIDENZE PER GLI ALLOGGI

In KraftAmtlicher Text

E' autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni che viene destinata alla concessione da parte del Ministero dei lavori pubblici di sovvenzioni straordinarie all'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati e ai rimpatriati, che curera' la realizzazione di un programma edilizio, comprendente anche case di riposo, a favore dei profughi e dei rimpatriati. Per la progettazione e direzione dei lavori l'Opera puo' avvalersi dell'Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale (ISES). Il programma, con l'indicazione delle localita' in cui gli alloggi e le case di riposo dovranno essere costruiti e del relativo numero e tipo delle costruzioni, e' sottoposto dall'Opera alla approvazione dei Ministeri dell'interno e dei lavori pubblici.