Legge 25 luglio 1971, n. 557 Art. 1
Le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura provvedono direttamente alla liquidazione del trattamento economico, ivi compreso quello previdenziale, del personale in servizio appartenente ai ruoli di cui alle tabelle A e C della legge 23 febbraio 1968, n. 125 , ed a quello di cui al regio decreto 25 gennaio 1937, n. 1203 . Sono soppressi gli articoli 20 e 21 del regio decreto 6 agosto 1937, n. 1639 , e successive aggiunte ed integrazioni concernenti l'anticipazione, da parte del Tesoro dello Stato, delle spese relative al trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del personale di cui al precedente comma.