Legge 19 luglio 1971, n. 582 Art. 1
Il limite di spesa di lire 6.050 milioni previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 22 febbraio 1968, n. 115 , per l'applicazione delle provvidenze di cui all' articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1951, numero 1334 , convertito, con modificazioni, nella legge 13 febbraio 1952, n. 50 , e' elevato a lire 7.050 milioni. La maggiore spesa prevista dal precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.