Legge 30 giugno 1971, n. 518 · Legge 30 giugno 1971, n. 518 — Indennita' di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni Legge 30 giugno 1971, n. 518 Art. 7 In KraftAmtlicher Text Le disposizioni di cui alla presente legge hanno effetto dal 1 gennaio 1971. ← Vorherige · Art. 6 Inhalt