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Legge 30 giugno 1971, n. 518 · Legge 30 giugno 1971, n. 518 — Indennita' di rischio per il personale sanitario ausiliario dipendente dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni

Legge 30 giugno 1971, n. 518 Art. 5

In KraftAmtlicher Text

L'ammontare della indennita' infermieristica prevista dalla presente legge e' unico per tutto il personale indicato al precedente articolo 2 ed e' fissato in lire 180 mila annue da erogarsi in dodici mensilita'.