Legge 30 giugno 1971, n. 518 Art. 1
Al personale sanitario ausiliario infermieristico, ostetrico, fisioterapista e massoterapista, di laboratorio di analisi cliniche, diplomato o abilitato, dipendente da enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e' dovuta una indennita' infermieristica per la peculiarita' ed il rischio delle funzioni svolte.