Legge 30 giugno 1971, n. 509 Art. 1
La misura degli assegni familiari prevista dalla legge 14 luglio 1967, n. 585 , in favore dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e' determinata in lire 40.000 annue per ciascun figlio e persone equiparate a carico, per l'anno 1971, e in lire 55.000 annue, a decorrere dal 1972.