Legge 21 giugno 1971, n. 810 Art. 1
E' approvato lo scambio di note effettuato a Ginevra il 24-25 giugno 1968 tra il Governo italiano e il Comitato intergovernativo per le migrazioni europee (CIME) per l'integrazione dell'articolo III dell'accordo concluso in Roma il 23 giugno 1967 tra il Governo ed il Comitato per regolare i reciproci rapporti.