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Legge 21 giugno 1971, n. 515 · Legge 21 giugno 1971, n. 515 — Modifica dell'articolo 5 della legge 18 marzo 1968, n. 431, relativa a provvidenze per l'assistenza psichiatrica e nuove norme per l'utilizzo delle somme ivi previste

Legge 21 giugno 1971, n. 515 Art. 3

In KraftAmtlicher Text

A decorrere dal 1° luglio 1971 e fino alla data indicata all'articolo 1 e' corrisposta ai medici e agli psicologi degli ospedali psichiatrici e dei centri o Servizi di igiene mentale una indennita', non utile ai fini previdenziali e assistenziali, pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento alla predetta data e quello attualmente in vigore per i medici dipendenti dagli enti ospedalieri di corrispondente funzione e anzianita'. Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con i Ministri per l'interno e per il tesoro, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sara' determinata per le singole qualifiche l'indennita' dovuta ai sensi del precedente comma.