Legge 1 giugno 1971, n. 291 Art. 16
TITOLO II PROVVEDIMENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
TITOLO II PROVVEDIMENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA
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