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Legge 1 giugno 1971, n. 291 · Legge 1 giugno 1971, n. 291 — Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attivita' edilizia

Legge 1 giugno 1971, n. 291 Art. 14

TITOLO II PROVVEDIMENTI PER L'INCENTIVAZIONE DELL'ATTIVITA' EDILIZIA

In KraftAmtlicher Text

Il primo comma dell'articolo 11 della legge 28 marzo 1968, n. 422 , e' sostituito dal seguente: "Per ottenere l'erogazione del contributo, gli istituti indicati nell'articolo 4 debbono inviare all'ufficio del genio civile territorialmente competente, dopo l'ultimazione dei lavori, gli elaborati di progetto ed il relativo contratto di mutuo definitivo". La lettera a) del quarto comma del predetto articolo 11 e' soppressa.