Legge 11 maggio 1971, n. 390 Art. 4
Il primo comma dell'articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e' sostituito dal seguente: "Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorita' estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorita' delegati dallo stesso". Il quarto comma dello stesso articolo 17 e' sostituito dal seguente: "Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture".