Legge 11 maggio 1971, n. 390 Art. 2
Il primo comma dell'articolo 6 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 , e' sostituito dal seguente: "Ai fini dell'articolo 5, i documenti ivi previsti sono esibiti al funzionario competente a ricevere la documentazione, il quale trascrive i loro estremi e i dati da essi risultanti su apposito modulo da allegare agli atti dell'istruttoria. Il modulo e' sottoscritto dall'interessato e dal funzionario".