Legge 30 aprile 1971, n. 206 Art. 95
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Il numero, massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all' articolo 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e' stabilito, per l'anno finanziario 1971, in 2.000 per l'Amministrazione dello Esercito, in 2.200 per l'Amministrazione della Marina militare e in 3.800 per l'Amministrazione dell'Aeronautica militare.