Legge 30 aprile 1971, n. 206 Art. 12
(Stato di previsione del Ministero del tesoro e disposizioni relative)
Ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385 , la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1971, in lire 12.000.000.