Legge 30 aprile 1971, n. 206 Art. 110
(Stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e disposizioni relative)
Le integrazioni di vitto e i generi di conforto per i sottufficiali, le guardie scelte, le guardie e gli allievi guardia del Corpo forestale dello Stato, in speciali condizioni di servizio, sono stabilite, per l'anno finanziario 1971, in conformita' delle tabelle annesse allo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per lo stesso anno.