Legge 30 aprile 1971, n. 206 Art. 101
(Stato di previsione del Ministero della difesa e disposizioni relative)
Il numero globale dei capi di 1ª, 2ª e 3ª classe e dei secondi capi della Marina militare e' stabilito, per l'anno finanziario 1971, a norma dell' articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447 , in 8.000 unita'.