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Legge 28 aprile 1971, n. 287 · Legge 28 aprile 1971, n. 287 — Modifiche ed integrazioni all'attuale legislazione autostradale

Legge 28 aprile 1971, n. 287 Art. 8

In KraftAmtlicher Text

Gli enti concessionari dovranno sottoporre all'ANAS, per l'approvazione, i progetti esecutivi redatti sulla base dei progetti di massima approvati con decreto del Ministro per i lavori pubblici. L'ANAS potra' richiedere esclusivamente varianti tecniche che non modifichino gli elementi essenziali dei progetti presentati e dovra' tener conto, nel prescrivere le varianti, che le stesse non superino, globalmente, del 10 per cento l'importo di stima previsto dai progetti iniziali per ciascun tronco autostradale. L'ANAS dovra' pronunciarsi sull'approvazione dei progetti esecutivi e delle perizie entro sei mesi dalla loro presentazione. Le varianti in corso d'opera, di esclusiva natura tecnica, inerenti la costruzione, potranno essere prescritte dall'ANAS o proposte dagli enti concessionari.