Legge 28 aprile 1971, n. 287 Art. 4
Nel caso che all'atto della stipulazione della nuova convenzione di cui all'articolo 2 sia gia' scaduto il termine previsto nella convenzione originaria per l'inizio della devoluzione allo Stato del supero del gettito dei diritti di pedaggio, la disciplina di cui all' articolo 7 della legge 24 luglio 1961, n. 729 , e successive modificazioni ed integrazioni, trovera' applicazione in base al nuovo piano finanziario, ferma restando la data originariamente prevista per l'inizio della devoluzione.