Legge 1 aprile 1971, n. 217 Art. 3Composizione della commissione
Presso la direzione generale dei monopoli di Stato e' istituita una commissione del dopolavoro dei monopoli di Stato presieduta dal direttore generale e composta: a) dal vice direttore generale amministrativo che la presiede in caso di assenza o impedimento del direttore generale; b) dal capo della direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale; c) dal capo della direzione per i servizi delle manifatture; d) dal capo dell'ufficio centrale dopolavoro; e) dal direttore capo di ragioneria dei monopoli di Stato; f) da un medico fiduciario dell'amministrazione designato dal direttore generale; g) da sette rappresentanti delle sezioni del dopolavoro nominati dall'assemblea dei presidenti di sezione. Un funzionario della direzione generale dei monopoli di Stato, con qualifica non inferiore a quella di ispettore amministrativo o di primo revisore, esercita le funzioni di segretario.