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Legge 30 marzo 1971, n. 118 · Legge 30 marzo 1971, n. 118 — Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

Legge 30 marzo 1971, n. 118 Art. 33Disposizioni transitorie

In KraftAmtlicher Text

I comitati provinciali di assistenza e beneficenza provvederanno d'ufficio ai fini del riconoscimento della pensione di invalidita' di cui all'articolo 12 o dell'assegno mensile di cui all'articolo 13, alla revisione delle posizioni dei mutilati e degli invalidi civili, che in relazione alle precedenti leggi fruiscono dell'assegno mensile di assistenza. Durante la fase di revisione continua ad essere erogato l'assegno mensile di assistenza di cui alle precedenti leggi, con il diritto a percepire la differenza di lire 6.000 mensili, a decorrere dal 10 maggio 1971, da parte dei mutilati ed invalidi civili ai quali ai sensi dell'articolo 12 e' riconosciuta la pensione di inabilita'.