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Legge 30 marzo 1971, n. 118 · Legge 30 marzo 1971, n. 118 — Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili

Legge 30 marzo 1971, n. 118 Art. 3Assistenza sanitaria

In KraftAmtlicher Text

Fino all'entrata in vigore della riforma sanitaria il Ministero della sanita' provvede direttamente o tramite i suoi organi periferici all'assistenza sanitaria protesica e specifica a favore dei mutilati ed invalidi di cui allo articolo 2, avviandoli se del caso presso centri di ricupero della provincia o della regione in cui risiedono e, soltanto nei casi di comprovata impossibilita', di altra regione viciniore. Il Ministero della sanita' provvede altresi' direttamente all'erogazione dell'assistenza generica, farmaceutica, specialistica e ospedaliera a favore degli invalidi e mutilati civili, ricoverati in istituti convenzionati con il Ministero stesso per tutto il periodo in cui dura il ricovero, ove per tale assistenza non provvedano enti mutualistici e assicurativi. L'assistenza di cui al comma precedente e' erogata anche a favore dei minori degli anni 18 ricoverati a degenza diurna nei centri convenzionati col Ministero della sanita'. L'assistenza sanitaria specifica puo' attuarsi nella forma di trattamento domiciliare o ambulatoriale, a degenza diurna o a degenza residenziale. Il Ministero della sanita', ai fini dell'assistenza contemplata nei precedenti commi, puo' stipulare convenzioni con cliniche universitarie, con ospedali, con enti, associazioni ed istituzioni pubbliche e private che gestiscono idonei centri medico-sociali e che siano sottoposti alla sua vigilanza e offrano adeguate prestazioni educative, medico-psicologiche e di servizio sociale.