Legge 30 marzo 1971, n. 118 Art. 22Tutela giurisdizionale
Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e 15 e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.
Contro i provvedimenti definitivi previsti dagli articoli 9 e 15 e' ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi ai competenti organi ordinari e amministrativi.