Legge 9 marzo 1971, n. 35 Art. 4
Le disposizioni contenute nell' articolo 1 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 1579 , e nell'articolo 98 dell'Ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 , non si applicano ai magistrati addetti ai tribunali per i minorenni e alle procure della Repubblica presso gli stessi tribunali.