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Legge 3 marzo 1971, n. 81 · Legge 3 marzo 1971, n. 81 — Norme integrative della legge 5 luglio 1964, n. 607, relative all'applicazione della parte prima dell'Accordo concluso a Bonn il 2 giugno 1961 tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, per il regolamento di alcune questioni di carattere economico, patrimoniale e finanziario, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1962, n. 1263

Legge 3 marzo 1971, n. 81 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

Ai fini dell'ammissibilita' all'indennizzo di cui all' articolo 1 della legge 5 luglio 1964, n. 607 , sono considerate valide domande anche le denunce di possesso delle banconote in Reichsmark, contemplate all'articolo 3, lettera e), della stessa legge, presentate dagli interessati al rientro dalla prigionia, dall'internamento o dal lavoro non volontario in Germania, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni valutarie vigenti all'epoca (decreto ministeriale 14 luglio 1943).