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Legge 3 marzo 1971, n. 153 · Legge 3 marzo 1971, n. 153 — Iniziative scolastiche, di assistenza scolastica e di formazione e perfezionamento professionali da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro congiunti

Legge 3 marzo 1971, n. 153 Art. 6

In KraftAmtlicher Text

A favore delle iniziative scolastiche e di assistenza scolastica nonche' di formazione e perfezionamento professionali, assunte da enti, associazioni, comitati e scuole locali, che perseguano i fini della presente legge ed integrino in modo idoneo l'azione diretta del Ministero degli affari esteri, il Ministero stesso ha facolta' di concedere contributi in denaro, libri, materiale didattico e di laboratorio, e di assegnare personale di ruolo e non di ruolo, come previsto ai successivi articoli 7 e 9. ((1))

--------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 22 maggio 1980, n.232 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che " I contributi in denaro di cui all' articolo 6 della legge 3 marzo 1971, n. 153 , si intendono destinabili anche alla retribuzione di personale docente e non docente assunto dagli enti, associazioni, comitati o scuole locali previsti dal medesimo articolo 6, ferma restando la natura privatistica del relativo rapporto d'impiego."