Legge 3 marzo 1971, n. 153 Art. 3
Il Ministero degli affari esteri, per attuare le iniziative di formazione e perfezionamento professionale previste all'articolo 1, istituisce: a) corsi di integrazione ed aggiornamento della istruzione di base; b) corsi di preparazione tecnico-professionale; c) corsi di insegnamento pratico della lingua locale diretti a favorire l'accesso dei lavoratori italiani e dei loro congiunti all'ambiente di lavoro ed ai corsi stranieri che perseguano scopi di formazione professionale.