Legge 25 febbraio 1971, n. 95 Art. 5
L'assegno di previdenza istituito con l' articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488 , e' elevato da lire 174.000 a lire 204.000 annue. Resta fermo quanto disposto dall' articolo 3 della legge 23 aprile 1965, n. 488 .