Legge 25 febbraio 1971, n. 95 Art. 19
Sono estese, in quanto applicabili, ai figli degli invalidi per servizio, titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1ª categoria, le disposizioni di legge a favore degli orfani dei caduti per servizio.
Sono estese, in quanto applicabili, ai figli degli invalidi per servizio, titolari di trattamento privilegiato ordinario di 1ª categoria, le disposizioni di legge a favore degli orfani dei caduti per servizio.