Legge 25 febbraio 1971, n. 124 Art. 9
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Coloro i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono in possesso dell'attestato di idoneita' all'esercizio dell'assistenza infermiera professionale e all'esercizio delle funzioni direttive unicamente presso gli ospedali di cui all' articolo 89 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 , possono, a domanda, ottenere dal medico provinciale rispettivamente il diploma di infermiere professionale e il certificato di abilitazione a funzioni direttive. E' abrogato l' articolo 89 del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631 .