Rechtsbibliothek und Fallanalyse · Österreich · Belgien · Europäische Union
LAWxPERT Anmelden Kostenloses Konto

Legge 25 febbraio 1971, n. 124 · Legge 25 febbraio 1971, n. 124 — Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole e norme transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta

Legge 25 febbraio 1971, n. 124 Art. 5Entita' numerica degli allievi

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Il numero massimo degli allievi che possono partecipare ai corsi di cui al precedente articolo viene determinato dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero presso cui ha sede la scuola, su proposta della regione e in relazione alle esigenze assistenziali e al fabbisogno del personale.