Legge 25 febbraio 1971, n. 124 Art. 5Entita' numerica degli allievi
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Il numero massimo degli allievi che possono partecipare ai corsi di cui al precedente articolo viene determinato dal consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero presso cui ha sede la scuola, su proposta della regione e in relazione alle esigenze assistenziali e al fabbisogno del personale.