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Legge 25 febbraio 1971, n. 124 · Legge 25 febbraio 1971, n. 124 — Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole e norme transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta

Legge 25 febbraio 1971, n. 124 Art. 11Spese per corsi e commissioni

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

In KraftAmtlicher Text

Le spese per lo svolgimento dei corsi ed il funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge sono a carico dell'ente ospedaliero, che provvede, altresi', alla loro determinazione e liquidazione.