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Legge 25 febbraio 1971, n. 111 · Legge 25 febbraio 1971, n. 111 — Costruzione di nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia - Costa Smeralda - e completamento, ai fini dell'attivita' aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico aereo civile

Legge 25 febbraio 1971, n. 111 Art. 9

In KraftAmtlicher Text

Il Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile direzione generale dell'aviazione civile, puo' assumere per le esigenze dei programmi previsti dall'articolo 1, impegni di spesa per somme eccedenti lo stanziamento di ciascuno esercizio, purche' tale impegno non superi, nel totale, lo stanziamento complessivo ed i relativi pagamenti siano ripartiti negli esercizi finanziari entro i limiti degli stanziamenti rispettivi e purche' gli impegni non superino le autorizzazioni di spesa indicate nelle lettere a) e b) dell'articolo 1. Le somme non utilizzate in ciascun esercizio saranno riportate all'esercizio successivo. Eventuali economie conseguite negli stanziamenti, dopo la costruzione o il completamento degli aeroporti indicati nell'articolo 1, potranno essere utilizzate per il finanziamento di opere da eseguire in altro aeroporto per la realizzazione del programma.