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Legge 25 febbraio 1971, n. 111 · Legge 25 febbraio 1971, n. 111 — Costruzione di nuovi aeroporti di Firenze, Napoli e della Sicilia sud-occidentale (Agrigento), completamento del nuovo aeroporto civile di Olbia - Costa Smeralda - e completamento, ai fini dell'attivita' aerea civile, di taluni aeroporti militari aperti al traffico aereo civile

Legge 25 febbraio 1971, n. 111 Art. 4

In KraftAmtlicher Text

L'approvazione dei progetti di massima equivale a dichiarazione di pubblica utilita' e di indifferibilita' delle opere approvate. Gli enti e le societa' concessionarie provvedono direttamente alle operazioni di esproprio sulla base dei piani approvati dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. L'indicazione delle indennita' offerte, prevista dallo articolo 24 della legge 25 giugno 1865, n. 2359 , e determinate ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892 , deve essere fatta sulla base di stime eseguite dagli uffici tecnici erariali che sostituiscono, a tutti gli effetti, le perizie previste dall'articolo 32 della citata legge n. 2359.