Legge 25 febbraio 1971, n. 110 Art. 1
La sfera di applicazione dell' articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976 , deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo: 1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile; 2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale; 3) l'imposta di patente.