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Legge 25 febbraio 1971, n. 110 · Legge 25 febbraio 1971, n. 110 — Interpretazione autentica dell'articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della citta' e del territorio di Assisi nonche' per conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della legge stessa

Legge 25 febbraio 1971, n. 110 Art. 1

In KraftAmtlicher Text

La sfera di applicazione dell' articolo 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976 , deve intendersi riferita ai seguenti tributi, afferenti il reddito prodotto dalle imprese artigiane o industriali che hanno istituito i loro impianti a norma del predetto articolo: 1) l'imposta sul reddito di ricchezza mobile; 2) l'imposta comunale sulle industrie, i commerci, le arti, le professioni e la relativa addizionale provinciale; 3) l'imposta di patente.