Legge 11 febbraio 1971, n. 50 · Legge 11 febbraio 1971, n. 50 — Norme sulla navigazione da diporto
Legge 11 febbraio 1971, n. 50 Art. 17
CAPO III ISCRIZIONE ED ABILITAZIONE ALLA NAVIGAZIONE DELLE IMBARCAZIONI E DELLE NAVI DA DIPORTO
Le imbarcazioni e le navi da diporto per le quali il procedimento di iscrizione nei registri di cui all'articolo 5 non sia ancora concluso, possono essere abilitate alla navigazione marittima ed a quella interna, nei limiti fissati dal precedente articolo 8, dai rispettivi uffici di iscrizione. Il periodo di validita' della licenza provvisoria non puo' essere superiore a sei mesi. ((13))
--------------- AGGIORNAMENTO (13) - Il D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 ha disposto (con l'art. 66, comma 1, lettera e)) l'abrogazione del presente provvedimento, e successive modificazioni, dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 65 del medesimo D.Lgs. - Il regolamento di cui all' art. 66, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 e' stato emanato con Decreto 2 agosto 2016, n. 182, pubblicato in G.U. 20/09/2016, n. 220.
Verweist auf
- Legge 11 febbraio 1971, n. 50 Art. 66